Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2007, a 20 milioni di euro per l'anno 2008 e a 40 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

 

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dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2007, a 20 milioni di euro per l'anno 2008 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

          a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2007, a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2007, a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

          c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere d) e g).

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.